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Creato il 31 Ottobre 2021
Modificato il 10 Settembre 2024

L'inquilino deve utilizzare l’immobile locatogli con la diligenza del buon padre di famiglia, senza essere obbligato a particolari interventi volti ad eliminare il deterioramento del bene che rientra in un concetto di normalità. Tuttavia, le parti si ritrovano spesso a discutere in riferimento al contenuto ed all’interpretazione dei rispettivi obblighi e diritti.

Devo ritinteggiare a fine locazione?

Uno dei momenti in cui può generarsi tensione tra inquilino e proprietario, tipicamente, è quello in cui avviene la restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto di locazione.
L’art.1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve riconsegnare la casa al locatore nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento d'uso della casa in conformità del contratto”.
Ogni difetto o problematica dell’immobile presente al momento della riconsegna dello stesso al proprietario rappresenta una responsabilità per il conduttore, che però non deve rispondere dei deterioramenti dovuti al normale uso della casa.
Ma cosa si intende per “normale uso della cosa locata”? La Suprema Corte, con sentenza n.4357/1984, aveva dichiarato che fa parte nel normale uso il fatto che dopo un pò di tempo i mobili e i quadri lascino ombre sulle pareti.
In particolare, nella discussione su quali obblighi debba rispettare il conduttore al momento del rilascio, la pronuncia del Supremo Collegio n.29329 del 13/11/2019 ha fattoluce su una norma di comportamento da tenersi sull’obbligo di ritinteggiatura a carico del conduttore al momento della riconsegna dell’immobile.
Tale pronuncia, rifacendosi anche a quanto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 11703/2002, ha stabilito la nullità di tutte le clausole che sanciscono l'obbligo per il conduttore di ritinteggiatura delle pareti dell’immobile prima della sua restituzione, sostenendo che tale obbligo costituirebbe un beneficio non dovuto al proprietario che, invece, ha solamente diritto al canone.
La legge, infatti, stabilendo l’obbligo di tinteggiatura a fine locazione per il conduttore, renderebbe nulla la disposizione di cui all'art.1590 c.c., che rende normale il deperimento d'uso nel tempo non dovuto a uso improprio, perchè l'imbiancatura finale rappresenta di fatto un obbligo ben più oneroso di quello di ordinaria manutenzione che invece gli spetta.
Pertanto, anche se il conduttore ha firmato per accettazione la clausola di riconsegna dell'immobile imbiancato di fresco, perchè così lo aveva ricevuto, tale clausola è nulla.
 

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Daniela Baldini, agente immobiliare a Bologna.