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Creato il 02 Agosto 2022
Modificato il 10 Settembre 2024

Proroga contratti locazione cedolare secca prima della legge 58/2019

Prima dell’introduzione del Decreto Crescita 58/2019 le locazioni abitative in fase di scadenza avevano l’obbligo di comunicazione della proroga all’AdE entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Ad esempio, per un contratto decorrente dal 1° marzo, la comunicazione proroga cedolare secca era obbligatoria entro i 30 giorni successivi, rispetto alla scadenza del periodo contrattuale. Altrimenti scattava la sanzione di Euro 50 se comunicata con ritardo di max 30 giorni, e di Euro 100 oltre i 30 giorni.
Pertanto, se aveste registrato in ritardo un contratto in cedolare secca, non avreste pagato l’imposta di registro, ma avreste pagato solo le sanzioni per il ritardo nella comunicazione dell’opzione della cedolare secca.

Proroga contratti locazione cedolare: cosa stabilisce il Decreto Crescita 2019

Una delle novità introdotte dal decreto legge n. 34/2019 è la diversa modalità di gestione della proroga contratti di locazione in cedolare secca. Adesso, la buona notizia è che sulla comunicazione proroga contratto di locazione già in cedolare secca (ma anche della risoluzione del contratto) tale sanzione risulta abrogata, senza invalidare l’opzione già esercitata in precedenza.

Proroga cedolare secca: comunicazione non obbligatoria, ma sempre consigliata

Tuttavia, anche se ve ne dimenticate e inviate la proroga cedolare secca in ritardo
vi consiglio ugualmente di farla, per i seguenti motivi, che mi sono trovata a sperimentare nell’attività quotidiana:

1) Per la dichiarazione dei redditi, il vostro consulente vorrà assicurarsi tramite prova scritta che il contratto sia in essere, se deve dichiararlo. L’unico modo che avete per dimostrarglielo, fattivamente, è consegnargli la ricevuta della proroga contratto di locazione. Stessa cosa per la risoluzione del contratto. Potete anche non  comunicarlo all’AdE, ma il vostro consulente avrà necessità di avere una data di riferimento certa fino alla quale dichiarare i canoni percepiti. Inoltre potrà essere certo di quanto gli dite solo se gli fornite la ricevuta della risoluzione del contratto in mano.
2) Il vostro inquilino potrebbe avere la necessità, per ottenere eventuali detrazioni sulla locazione, di dimostrare che il contratto sta andando avanti, tanto più se è uno studente che deve richiedere una borsa di studio, pertanto la proroga cedolare secca è imprescindibile.
3) anche se la comunicazione proroga in cedolare secca non è obbligatoria, è comunque bene che l’AdE sia informata che il contratto sta proseguendo. Se non lo comunicate, potrebbe anche essere risolto, loro non possono saperlo se non glielo dite voi! 
4) se non viene comunicata la proroga contratto locazione in cedolare secca, e successivamente vi trovate nella necessità di dover effettuare un subentro o una cessione, o qualunque altra modifica contrattuale, il sistema considererà il contratto cessato. Di conseguenza non vi consentirà di procedere con la pratica, che andrà fatta per poter proseguire con cessione o subentro.

Proroga contratto di locazione non in cedolare in ritardo

Se il contratto di locazione non è in cedolare e siete in ritardo, invece, bisogna versare l’imposta e anche sanzioni e interessi. È possibile utilizzare l’F24 ELIDE, presentandolo insieme al modulo RLI in via telematica, o allo sportello, oppure cliccando su questo sito nella homepage su NUOVA PRATICA in alto a destra.

Proroga locazione cedolare secca: quali sono i contratti che la richiedono?

Tutti i contratti di tipo non transitorio, sia in cedolare secca che non, e quindi gli abitativi 4+4, i contratti concordati, quelli a uso non abitativo come negozi, capannoni, garage.

Mentre i contratti 4+4 si replicano per ugual periodo, la differenza coi concordati è che questi, alla scadenza del primo periodo contrattuale, che può essere di 3, 4, 5 o 6 anni, si prorogano di 2 anni in 2 anni, almeno nel Comune di Bologna.

Infatti, l’AdE non ha un parere univoco su tutto il territorio nazionale, circa le modalità di proroga del contratto a canone concordato. Ad esempio, in alcune città è indicata la proroga del contratto di locazione concordato per la durata della prima scadenza contrattuale (cioè, ad esempio, di 3 anni in 3 anni, di 4 in 4, ecc…).  Invece, in alcuni casi, è richiesta la proroga biennale (es: 3+2,+2+2+2). Quindi, per non sbagliare, è meglio informarsi con gli uffici delle Entrate presso cui avete registrato il contratto.

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Per locazioni e pratiche, ma anche per vendite e servizi che non trovi nel sito, scrivi la tua richiesta a:
info@canoneconcordatonline.it

Daniela Baldini, agente immobiliare a Bologna.