
La remissione in bonis sulla cedolare secca
La cedolare secca è un regime fiscale relativo alle locazioni abitative, alternativo a quello IRPEF ordinario, che assorbe in un’unica aliquota forfettaria l’Irpef, le addizionali locali, l’imposta di registro e di bollo. Tale aliquota è del 21% sui contratti liberi e del 10% sui concordati.
L’adesione alla cedolare secca può essere esercitata dal locatore alla prima registrazione del contratto col modello RLI, ma anche nelle annualità successive, secondo le scadenze previste per il versamento delle imposte di registro, cioè 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Oltre questo termine, l’opzione non può più essere esercitata per l’anno in corso, e avrà effetto solo dall’annualità successiva.
Come funziona la remissione in bonis
Tuttavia, in alcuni casi, il ritardo nell’adesione o nella revoca dell’opzione, se non sono stati ricevuti avvisi di accertamento da parte delle Entrate, può essere sanato con una specie di ravvedimento operoso definito “remissione in bonis”, sempre che la mancata comunicazione dell’opzione non costituisca, in realtà, un mero ripensamento.
Se ad esempio è stata già versata l’imposta di registro annuale o per l’intera locazione, che rappresenta una chiara indicazione di volontà di restare in regime IRPEF ordinario, non può di seguito essere richiesta la remissione in bonis per passare alla cedolare secca. Il pagamento dell’imposta viene considerato di per sè una scelta chiara e un comportamento concludente.
In pratica, la remissione in bonis si può applicare solo se il locatore dimentica di inviare comunicazioni o di presentare il modello RLI (e l’eventuale imposta di registro se vuole revocare la cedolare secca) ma si comporta coerentemente con l’opzione e il beneficio scelti.
Quando avvalersi della remissione in bonis
Se abbiamo ad esempio un contratto 4+4 non in cedolare con decorrenza 1° gennaio 2023, con versamento dell’imposta di registro effettuato per la prima annualità, e l’anno successivo un mancato versamento con modello RLI per aderire alla cedolare presentato dopo la scadenza dei termini, il 15 febbraio 2016, ad esempio, è possibile richiedere la “remissione in bonis” e ottenere la decorrenza della cedolare dal 2016, evitando così anche le sanzioni e gli interessi per l’imposta versata in ritardo e in questo caso non più necessaria per il passaggio alla cedolare.
Lo stesso accade se il contribuente intende revocare la cedolare secca: se può provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore di non volere più aderire alla cedolare secca e di non aver versato l’imposta sostitutiva relativa al secondo anno di locazione, può avvalersi della remissione in bonis presentando alle Entrate l’RLI e anche il versamento dell’imposta di registro del 2% (scontata al 30% se su contratto concordato), con sanzioni e interessi per il ritardo.
Come si compila l'F24 ELIDE per la remissione in bonis
Sia per l’adesione che per la revoca va quindi presentato il modello RLI entro la scadenza della dichiarazione dei redditi e va versata la sanzione minima di 250 Euro con F24 ELIDE.
L’F24 ELIDE va compilato come segue:
- dati anagrafici del locatore;
- lettera “R” nel campo “tipo”;
- va lasciato in bianco il campo “elementi identificativi”;
- codice tributo 8114, nel campo “codice”, pari a Euro 250,00;
- anno per cui si effettua il versamento nel campo “anno di riferimento”
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