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l’Associazione Proprietari che fornisce il timbro di conformità ai nostri contratti.
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modello RLI
Creato il 31 Ottobre 2021
Modificato il 10 Settembre 2024
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modello RLI

La proroga è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che il contratto di locazione proseguirà, dopo la prima scadenza, fino alla scadenza successiva, ed è il locatore che ha l’onere di effettuare tale comunicazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza contrattuale.

Quando si proroga il contratto di locazione

La comunicazione del rinnovo contrattuale dipende dalla tipologia e durata del contratto
CANONE LIBERO - dura 4 anni + 4 e, se non interviene disdetta da una delle parti, alla scadenza del primo quadriennio il locatore ha l’onere di rinnovare il contratto entro 30 giorni dalla sua data di decorrenza. Lo stesso deve essere fatto alla scadenza del secondo quadriennio, e il contratto riparte daccapo.
CANONE CONCORDATO - la sua durata minima è di 3 anni +2.  Anche in questo caso se locatore o conduttore non recedono, nei modi previsti dalla legge, il contratto, alla scadenza del terzo anno, viene rinnovato tacitamente di ulteriori 2 anni, pertanto a ogni scadenza dovrà essere prorogato.
CONCORDATO STUDENTI - durata da 6 a 36 mesi, con proroga obbligatoria di uguale periodo (es: 6 mesi + 6, 12 mesi+12, etc). Non è necessaria la disdetta da parte del locatore alla scadenza naturale del contratto, cioè alla fine del periodo della prima proroga, a meno che non venga disdettato da una delle parti come previsto in contratto.
CONTRATTI TRANSITORI - durata da 1 a 18 mesi. In questo caso non è necessaria la disdetta – o il recesso – perché al momento della scadenza il contratto termina naturalmente e non si rinnova.
 

Come si proroga il contratto di locazione

SU QUESTO SITO – cliccando in alto a destra su NUOVA PRATICA, dove, dopo aver inserito i dati minimi richiesti per attivare qualunque adempimento, puoi scegliere la pratica che ti serve. Se non hai tempo né voglia di dedicarti alle questioni burocratiche, ci penso io. Come tutte le pratiche telematiche che offro, ti costa solo €20,00 IVA inclusa. Sono un agente immobiliare professionista in attività e intermediaria abilitata presso l’Agenzia delle Entrate, per cui niente paura, contattami tramite questo sito e avrai il tuo adempimento, con contestuale pagamento dell’imposta se il tuo contratto non è in cedolare secca, in max 48 ore, senza impazzire con la burocrazia e senza rischiare di sbagliare, solo caricando il tuo contratto con la relativa registrazione.
IN VIA TELEMATICA - utilizzando il software RLI o RLI-WEB sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con pagamento contestuale e addebito su conto corrente. Se il contratto è in cedolare secca, si fa solo la comunicazione senza il versamento;
ALLO SPORTELLO - versando l’imposta utilizzando l’F24 ELIDE (elementi identificativi), col codice tributo 1504, anche con homebanking,  e portando l’F24 e il modello RLI all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto entro 30 giorni dal versamento. Se il contratto è in cedolare secca, si porta allo sportello solo l’RLI e non si paga l’F24.
Come nel caso della registrazione, si può anche decidere di versare l’imposta di registro annualmente o sull’intera durata della proroga, con un piccolo sconto. In caso di recesso anticipato, si può chiedere il rimborso delle imposte versate e non utilizzate.
 

Proroga contratti in cedolare secca/non in cedolare secca

La proroga consente non solo di comunicare il rinnovo del contratto, ma anche di versare l’imposta di registro ed esercitare contestualmente l’opzione alla cedolare o la sua revoca, con le modalità descritte precedentemente.
Nel caso in cui la proroga del contratto sia comunicata oltre i tempi previsti, non si ha la decadenza dell’opzione della cedolare secca (sempre che il contribuente abbia mantenuto un comportamento conforme a quanto previsto da tale particolare opzione). Inoltre, con la Legge n.58/2019 di conversione del DL è stata eliminata la sanzione da 50 e 100 euro per la mancata o tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca.

 

Proroga contratto di locazione: quanto si paga

Il locatore e l’inquilino sono solidali nelle imposte di registro, per cui se il proprietario dimentica di versarle, entrambi saranno obbligati a pagarla, e in caso di accertamento dovuto al mancato versamento, entrambi sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta e agli interessi di mora.
Le aliquote di versamento sono le stesse di quelle dovute per le registrazioni e si calcolano sull’ammontare annuo del canone:
- 0,50% per i fondi rustici
- 1% per immobili strumentali soggetti ad iva
- 2% negli altri casi
- 70% del 2% annuo su concordati
L’applicazione dell’ISTAT va aggiunta al canone annuo, ed è questa la nuova base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro come sopra indicato.

Proroga contratto di locazione: sanzioni

In caso si dimentichi di versare l’imposta su contratto non in cedolare secca, ma non sia ancora arrivato l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute, si può ricorrere al ravvedimento operoso per pagare la sanzione in misura ridotta.

Per evitare calcoli ed errori

Se hai paura di sbagliare o devi perdere troppo tempo a capire come compilare i moduli e come pagare, carica contratto e registrazione su questo sito e attendi la tua pratica nella tua area riservata.

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Per locazioni e pratiche, ma anche per vendite e servizi che non trovi nel sito, scrivi la tua richiesta a:
info@canoneconcordatonline.it

Daniela Baldini, agente immobiliare a Bologna.