Cessione e subentro nel contratto di locazione: che differenza c’e’?
Cessione e subentro sono termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma, pur indicando situazioni simili, non lo sono. Vediamo quali sono le principali differenze.
Differenza tra cessione e subentro nel contratto di locazione
Che differenza c’è tra cessione e subentro? La cessione è un accordo volontario tra due contraenti per cui un nuovo soggetto prende il posto del locatore o del conduttore. Tale accordo, ad esempio nella cessione di un’attività, può prevedere un corrispettivo.
Il subentro, invece, è una cessione del contratto che avviene per legge, cioè è dovuta per eventi estranei alla volontà di locatore e conduttore, (avviene ad es: quando viene venduto un bene locato, per morte del locatore, per separazione giudiziale e subentro del coniuge nell’assegnazione della casa coniugale), e non prevede imposte, ma solo la comunicazione alle Entrate con modello RLI (lo trovate nelle risorse gratuite).
L'imposta di registro per le cessioni
L’imposta di registro per le cessioni:
- senza corrispettivo è pari alla misura fissa di 67 euro
- con corrispettivo è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con il minimo di 67 euro).
L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’evento:
- utilizzando i servizi online dell’AE (software RLI o RLI-web) con addebito su conto corrente;
- tramite F24 Elementi identificativi, indicando il codice tributo 1502, da consegnare all’ufficio AE di prima registrazione del contratto, insieme al modello RLI.
Se hai fretta e non hai tempo di andare alle Entrate o semplicemente non hai dimestichezza con la compilazione di questi moduli o con l’F24 ELIDE, a un costo minimo puoi rispettare le tue scadenze fiscali utilizzando le funzionalità del nostro sito.
A chi rivolgersi per cessioni e subentri?
Sia la cessione che il subentro possono essere richieste su questo sito, cliccando su NUOVA PRATICA e proseguendo nel percorso guidato, a seconda che tu abbia stipulato un contratto utilizzando questo sito o meno. La pratica costa €20,00 IVA inclusa e viene recapitata nell'area riservata nell’arco di 2 giorni al massimo dalla richiesta.
Come cedere il contratto di locazione
La cessione del contratto di immobili ad uso abitativo deve essere comunicata al locatore con lettera raccomandata o mail certificata, e richiede il suo espresso consenso. Il locatore può liberare il conduttore cedente, comunicandoglielo o esprimendo il proprio diniego, con gli stessi mezzi.
La cessione di contratto di locazione commerciale, invece, è disciplinata in modo diverso, difatti in questo ambito il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto senza autorizzazione del locatore, ma contestualmente deve anche essere ceduta o locata anche l’azienda, previa comunicazione al locatore tramite lettera raccomandata A/R. Il locatore si può opporre, per gravi motivi, rispondendo entro trenta giorni dal ricevimento della lettera e intraprendere azione legale qualora il cessionario (cioè il nuovo conduttore) non adempia alle obbligazioni assunte (cioè impianti un'attività diversa da quella originaria).
Hai dubbi su quello che devi fare?
info@canoneconcordatonline.it