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l’Associazione Proprietari che fornisce il timbro di conformità ai nostri contratti.
Creato il 21 Febbraio 2023
Modificato il 16 Giugno 2023

Qualche aggiornamento in merito all’inquadramento fiscale del contratto di locazione a canone concordato cedolare secca.

Qualche aggiornamento in merito all’inquadramento fiscale del contratto di locazione a canone concordato cedolare secca: nei Comuni in cui si sono verificate calamità ed è stato dichiarato lo stato emergenza nei cinque anni  precedenti il  28 maggio  2014, i contratti concordati godono dell’applicazione dell’aliquota al 10%.
 

La novità è che tale trattamento si applica:
al canone concordato cedolare secca relativo a Comuni su cui era in vigore l’aliquota ordinaria del 21%;
ad annualità in cui ancora la cedolare secca canone concordato non esisteva (la cedolare secca è stata introdotta nel 2011 e aveva avuto inizio con un’aliquota agevolata del 19%, poi del 15%, e solo successivamente del 10%);
al contratto canone concordato cedolare secca stipulato in anni recenti come il 2022 o 2021, ad esempio, ma su Comuni su cui era stato deliberato lo stato di calamità nel 2014;
Per il contratto a canone concordato cedolare secca stipulato nel 2020, invece, l’applicazione è limitata solo ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Contratto a canone concordato con cedolare secca: interpello n. 160 del 25 gennaio 2023

L’istanza è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate da un proprietario che aveva stipulato nel 2021 per un immobile situato in un Comune dichiarato in stato di emergenza un contratto a canone concordato con cedolare secca e con regolare attestazione di conformità.
Siccome l’aliquota ordinaria della cedolare secca è del 21%, e in diversi piccoli Comuni d’Italia si applica anche al contratto a canone concordato, questo locatore ha chiesto se per i Comuni che hanno subito fatti calamitosi si potesse applicare l’aliquota agevolata al 10%, dal momento che il suo era appunto un contratto di affitto con cedolare secca a canone concordato.

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Cedolare secca - canone concordato: la risposta all’interpello

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che sui contratti di locazione per immobili residenziali a canone concordato con opzione cedolare secca stipulati su abitazioni ubicate nei territori a cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, si applica l’aliquota del 10%, così come all’art. 9, comma 2-bis, D.L. 47/2014.

Affitto a canone concordato e cedolare secca: cosa si intende per “stato di emergenza”

Gli avvenimenti calamitosi quali alluvioni, il Covid, i terremoti, impongono misure legislative veloci che non sottostanno alle normali tempistiche parlamentari, per cui Governo e Protezione civile proclamano lo stato di emergenza e assumono poteri straordinari o speciali che consentono di derogare alle disposizioni in vigore, permettendo interventi agili e tempestivi. Uno di questi riguarda affitto a canone concordato e cedolare secca, viste le situazioni di disagio e difficoltà economiche che normalmente seguono tali eventi nefasti. L’affitto con cedolare secca ridotta al 10% e relativa ai contratti concordati rappresenta un valido strumento di sostegno al contribuente e all’economia.

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Daniela Baldini, agente immobiliare a Bologna.