Caldaia: quali interventi spettano all’inquilino?
Nell’articolo “I doveri da rispettare per una perfetta locazione” abbiamo cercato di capire quali siano gli interventi che si possono considerare di manutenzione ordinaria, spettanti all’inquilino, o straordinaria, spettanti al locatore. Uno dei motivi di discussione più frequenti è, nella mia esperienza di agente immobiliare, chi deve farsi carico delle spese per la manutenzione e le riparazioni della caldaia.
Caldaia: spese di carattere ordinario
Partiamo dal concetto che la piccola manutenzione spetta per legge all’inquilino e fa riferimento alle spese che egli deve sostenere per il normale e quotidiano utilizzo. Pertanto, la manutenzione ordinaria sarà costituita dalla pulizia della caldaia, l’analisi dei fumi, la conservazione dei libretti in dotazione per gli aggiornamenti periodici obbligatori, la sostituzione di piccoli pezzi quali valvole, pompe, manometri, la luce per farla funzionare.
Caldaia: spese di carattere straordinario
Al proprietario fa invece capo la sostituzione e installazione dell’impianto, della caldaia, dei contatori, i costi di adeguamento dell’impianto termico, dei tubi dell’acqua afferenti alla caldaia (o del boiler o del “rapido a gas”), anche quando l’impianto è centralizzato, per cui l’amministratore ripartisce i costi sui proprietari a seconda dei millesimi posseduti.
Come indicato nell’articolo “I doveri da rispettare per una perfetta locazione”,
- quando intervengono le responsabilità, quali la trascuratezza e la negligenza del conduttore che non ha eseguito i controlli periodici, i costi di sostituzione e riparazione ricadono sull’inquilino;
- se al proprietario viene richiesto di intervenire sulla caldaia e questi o non può perchè lontano, o resta inerte, di fronte all’emergenza l’inquilino può fare eseguire gli interventi urgenti anticipando le spese e richiedendone il rimborso al locatore (o recuperarle per via giudiziale qualora il locatore non voglia rimborsare quanto dovuto)
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